Regolamento
Art. 1 - Preambolo
Il presente Regolamento tiene conto, in linea generale, del D.P.R. del 5 luglio 1995 (n° 417), «Regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche statali».
SEZIONE I - Informazioni pratiche, patrimonio e servizi
Art. 2 - Sede, orario, accesso
La Bibliomediateca dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha sede nei locali siti presso l'Auditorium Parco della Musica, Largo Luciano Berio, 3 - 00196 Roma
(+39) 06.80242332
indirizzo e-mail: bibliomediateca@santacecilia.it
( bibliomediateca.santacecilia.it)
La Bibliomediateca è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì nei seguenti orari:
lunedì, mercoledì e venerdì, 9:30-13:30;
martedì e giovedì, 9:30 - 16:30.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate all'utenza.
Art. 3 - Patrimonio
Il patrimonio conservato nella bibliomediateca comprende:
• la Biblioteca (180.000 circa tra volumi, fascicoli e manoscritti di diversa natura, compreso un patrimonio di circa 10.000 manoscritti musicali);
• l'Archivio storico (documentazioni, carteggi, autografi, manifesti e programmi di sala, e in genere il materiale relativo all'attività dell'Accademia dal 1651 a oggi);
• gli Archivi di Etnomusicologia;
• l'Archivio fotografico (circa 40.000 fotografie dalla metà dell'Ottocento a oggi).
Art. 4 - Servizi
La Bibliomediateca aderisce al Servizio bibliotecario nazionale (SBNCLOUD) tramite il Polo Capitolino (RMR).
La Bibliomediateca dispone di 40 postazioni in cui è possibile consultare il patrimonio librario conservato negli scaffali (monografie, periodici, opere di consultazione generale, edizioni musicali moderne), accessibile liberamente; altre postazioni sono riservate allo studio di libri rari, manoscritti, materiale d'archivio.
Sono presenti anche 12 postazioni multimediali riservate alla consultazione del catalogo e del patrimonio audiovisivo (comprese le Teche RAI).
Gli utenti possono navigare su internet anche con mezzi propri tramite il WiFi dell'Accademia, previa richiesta al banco distribuzione, nel rispetto della normativa vigente.
La Bibliomediateca accoglie inoltre esposizioni temporanee nei suoi spazi, con lo scopo, in particolare, di valorizzare i lasciti e i fondi di cui dispone. Possono episodicamente avervi luogo conferenze, visite guidate, seminari relativi alla valorizzazione del patrimonio librario e archivistico.
SEZIONE II - Diritti e doveri degli utenti
Art. 5 - Condizioni per l'accesso alla Bibliomediateca
L'accesso alla Bibliomediateca è libero e gratuito. È sufficiente registrarsi al primo accesso compilando un apposito modulo coi dati anagrafici; i successivi ingressi saranno possibili mediante una firma sul registro dei visitatori. Al momento della registrazione l'utente esprimerà il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ricevendo contestualmente l'informativa prevista dalla legge in ordine al trattamento cui essi saranno sottoposti, e si impegnerà espressamente a rispettare il presente Regolamento.
Per accedere alla Bibliomediateca occorre aver compiuto il quattordicesimo anno di età (fatte salve visite guidate e iniziative dedicate alle scuole).
I minori fino a tredici anni possono frequentare la Bibliomediateca solo se accompagnati. La Bibliomediateca non ha in ogni caso obblighi e responsabilità di custodia dei minori.
Art. 6 - Diritti e doveri dell'utente
La Bibliomediateca assicura la piena informazione agli utenti sui servizi e le relative modalità di erogazione attraverso la visione del presente Regolamento e la tempestiva comunicazione di iniziative, cambiamenti di procedure o qualsiasi altra notizia aggiuntiva.
Gli utenti possono sottoporre alla Direzione proposte intese a migliorare le prestazioni del servizio.
Possono proporre l'acquisto di materiale non ancora posseduto, purché sia di argomento attinente all'attività dell'Accademia.
Possono altresì avanzare critiche e inoltrare reclami in ordine alla conduzione del servizio indirizzando alla Direzione una lettera firmata.
L'utente deve rispettare le norme di legge che regolano l'uso dei luoghi pubblici, le norme del presente Regolamento e quelle per l'utilizzo del WiFi nella Bibliomediateca.
Ogni utente è tenuto ad avvertire il personale della Bibliomediateca dell'eventuale usura che presenti il volume consultato, di fogli mancanti o altro deterioramento. La consultazione dei testi deve avvenire senza provocare alcun deterioramento e in particolare è vietato:
• apporre segni e strappare pagine;
• fumare;
• consumare cibi e bevande in sala;
• disturbare, in qualsiasi modo, l'attività di studio e di lavoro;
• telefonare (compresi messaggi vocali); i telefoni cellulari e tutte le apparecchiature elettroniche devono essere in modalità silenziosa.
Le postazioni audio e video devono essere occupate per il tempo necessario all'ascolto o comunque compatibilmente con le richieste degli utenti. L'ascolto è consentito soltanto mediante auricolari.
L'utente che occuperà la postazione è responsabile del supporto sino alla sua restituzione che dovrà avvenire alla fine del proprio turno.
È consentito l'ascolto o la visione di materiale proprio previa autorizzazione della Direzione.
La Direzione può interdire l'accesso alla Bibliomediateca, per un periodo di tempo determinato, a chi trasgredisca le norme del presente Regolamento. In tal caso sarà data comunicazione scritta all'interessato e il suo nome sarà segnalato al personale di accoglienza della Bibliomediateca. Laddove la violazione costituisca reato, il Direttore provvederà a denunciarne l'autore all'autorità giudiziaria.
Art. 7 - Consultazione e cataloghi
La consultazione dei cataloghi inerenti al materiale bibliografico e documentario è gratuita, come pure la consultazione, la lettura e l'ascolto in sede di volumi, pubblicazioni e supporti audio-video posseduti dalla Bibliomediateca.
La Direzione può disporre che parte del materiale sia sottoposto a limitazioni di consultazione parziali o totali; per tale materiale serve un'autorizzazione scritta da parte della Direzione a fronte di una motivata richiesta scritta da parte dell'utente interessato.
Cd, cd-rom, dvd vengono dati in ascolto e visione nella misura di uno (intendendo, nel caso di registrazioni in più supporti, un titolo) per volta.
I manoscritti, il materiale d'archivio e le edizioni antecedenti al 1830 sono dati in lettura nella parte di sala riservata, sotto il controllo degli addetti alla distribuzione.
Sono di norma concessi in consultazione fino a tre volumi o manoscritti contemporaneamente, e un solo faldone d'archivio, fatte salve esigenze maggiori da sottoporre all'insindacabile giudizio del personale della Bibliomediateca.
Non è consentita, salvo casi eccezionali da sottoporre alla Direzione, la consultazione del materiale non ancora inventariato, catalogato o che non si trovi in buono stato di conservazione.
Prima di uscire dalla Bibliomediateca l'utente dovrà riconsegnare tutti i materiali d'archivio, manoscritti e libri antichi, così come qualunque altro materiale ricevuto in consultazione; dovrà inoltre segnalare ogni prolungato allontanamento dalla sala. Questo materiale potrà essere tenuto in deposito per un tempo non superiore a una settimana (inclusi giorni festivi), qualora altri utenti non necessitino di consultarlo nel frattempo.
I volumi in libera consultazione devono essere lasciati sul tavolo alla fine della sessione di studio, e mai rimessi sullo scaffale.
Art. 8 - Prestito librario
Il prestito è concesso solo per le opere possedute in due copie identiche, che non appartengano a fondi storici importanti, che non abbiano dediche o chiose autografe.
Il prestito ha una durata massima di 30 giorni prorogabili, prima della data di scadenza, di altri 15 giorni e solo se il documento non risulta prenotato da un altro utente. Per le novità librarie la durata del prestito può essere limitata a 15 giorni non prorogabili.
La Direzione ha, in ogni caso, la facoltà di esigere in qualsiasi momento la restituzione immediata di un documento in prestito.
L'utente del servizio del prestito è tenuto a comunicare immediatamente alla Bibliomediateca eventuali cambi di residenza, domicilio, numeri di telefono.
L'utente è tenuto a custodire diligentemente i volumi ricevuti in prestito e a restituirli tempestivamente nel medesimo stato in cui li ha ricevuti. L'utente sarà tenuto a rifondere ogni danno derivante dallo smarrimento, dalla distruzione o dal deterioramento dei volumi ricevuti in prestito, in misura non inferiore all'esborso necessario per acquisire un nuovo esemplare dei medesimi volumi.
La Direzione, in caso di inadempienza dell'utente alle condizioni suelencate, potrà disporre la sospensione dello stesso utente dal servizio di prestito per un periodo di sei mesi.
Deroghe ai limiti massimi di numero e di tempo nel servizio di prestito possono essere concesse per particolari e motivate esigenze dalla Direzione.
La Direzione può escludere dal prestito tutti i documenti che riterrà opportuno per il loro pregio bibliografico, per il precario stato di conservazione o per altre ragioni.
È di regola escluso dal prestito in originale il materiale:
• sottoposto a vincoli giuridici;
• soggetto a particolari tecniche di protezione;
• in precario stato di conservazione;
• periodico, sia in fascicoli sciolti che rilegato;
• miscellaneo legato in volume;
• di consultazione generale, ivi compresi i dizionari, le enciclopedie, i repertori catalografici e bibliografici, o considerato di rilevanza bibliografica, in rapporto alla specificità e integrità delle raccolte.
Sono esclusi dal prestito i manoscritti, i materiali d'archivio, le partiture e gli spartiti musicali, i supporti audiovisivi e multimediali, le edizioni anteriori al 1830.
Art. 9 - Riproduzione
La riproduzione di documenti posseduti dalla Bibliomediateca è un servizio erogato previa richiesta autorizzata dalla Direzione. Le spese sostenute per l'erogazione di tale servizio sono a carico dell'utente e sono indicate in un apposito tariffario.
L'autorizzazione alla riproduzione, ove lo stato di conservazione lo consenta, è concessa a richiesta degli interessati, per motivi di studio o a scopo editoriale-commerciale nel rispetto della vigente legislazione sul diritto d'autore e fatti salvi altri vincoli giuridici ai quali l'esemplare è sottoposto.
La riproduzione è regolamentata dalla Legge del 22 aprile 1941 n. 633 art. 68, dalla successiva Legge del 18 agosto 2000 n. 248 e dalla Legge 124/2017 e viene eseguita tramite scansione o fotografia del materiale indicato, e inviata all'utente in esclusivo formato digitale.
Il personale della Bibliomediateca può valutare l'esclusione dalla riproduzione del materiale in relazione al suo stato o ad altre esigenze stabilite dalla Direzione. Si riporta qui un estratto dal tariffario:
Scansioni (costo unitario)
Libro moderno (dopo 1830) € 0,10
Manoscritti, libri antichi e materiale archivistico già digitalizzati € 0,40
Prima acquisizione manoscritti, libri antichi e materiale archivistico € 0,80
Contributo minimo € 5
Nel caso di materiale già disponibile in formato digitale, l'utente dovrà di norma consultarlo o richiederlo in quel formato, fatte salve esigenze specifiche di studio materiale del supporto (cartaceo, fotografico…). L'utente, in caso contrario, potrà di norma operare da sé la riproduzione fotografica del materiale per esclusivi motivi di studio, indicando in un modulo apposito la quantità esatta delle fotografie scattate e a condizione di non disturbare la fruizione degli spazi da parte degli altri utenti. Sarà anche tenuto a consegnare una copia delle sue scansioni alla Bibliomediateca, per archivio.
SEZIONE III - Disciplina degli Archivi sonori, audiovisivi e dell'Archivio storico
Art. 10 - Accesso ai materiali sonori e audiovisivi
La base dati degli Archivi sonori e audiovisivi è consultabile nel catalogo della Bibliomediateca. L'ascolto del materiale sonoro non ancora digitalizzato è possibile solo previo appuntamento. L'ascolto del materiale sonoro digitalizzato è libero in sala lettura dove si possono ascoltare i documenti nella loro interezza, nel rispetto della normativa sul diritto d'autore (Legge n. 633 del 22/04/41 e successive modifiche) e delle disposizioni emanate in base alla Legge Ronchey (Legge n. 4 del 14/01/93), le riproduzioni di documenti sonori e audiovisivi sono attualmente concesse nei seguenti casi:
1. Per motivi di ricerca (autori-curatori): eccezionalmente la Direzione può autorizzare la duplicazione di una raccolta di etnomusicologia o di un brano dall'archivio concerti per il curatore/autore di una pubblicazione promossa dall'Accademia nazionale di Santa Cecilia. L'autore/curatore deve firmare un impegno scritto di rinuncia all'utilizzo radiofonico, discografico, cinematografico e di consultazione al pubblico, a meno che tali iniziative non vengano realizzate in collaborazione con l'Accademia nazionale di Santa Cecilia.
2. Per motivi di ricerca (studenti e ricercatori): eccezionalmente la Direzione può autorizzare la duplicazione di un numero limitato di brani di una raccolta di etnomusicologia o di un brano dall'archivio concerti per chi stia svolgendo un lavoro universitario o accademico su materiali degli Archivi. Considerato che i costi di riproduzione variano da raccolta a raccolta per il diverso stato di conservazione e archiviazione fisica ed essendo tuttora in corso il lavoro di studio e catalogazione, per ogni richiesta verrà inviato all'utente un preventivo di spesa sulla base del tariffario indicato. Il riversamento per l'utente verrà effettuato in formato MP3 a bassa risoluzione. I riversamenti verranno effettuati solo se compatibili con le vigenti norme sul diritto d'autore.
3. Per scopi commerciali: la richiesta, inoltrata dalla casa di produzione, deve illustrare dettagliatamente il progetto della pubblicazione (film, cd-rom, etc.), della trasmissione o dello spettacolo in cui si intende inserire la documentazione in possesso dell'Istituto. Tale servizio è a pagamento e il costo sarà deciso dalla Direzione esaminando caso per caso. Il richiedente si impegna inoltre:
• a citare gli Archivi sonori e audiovisivi dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia quale fonte depositaria dei documenti utilizzati;
• a fornire alla Bibliomediateca dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia copia del prodotto Accordi speciali: per altri tipi di esigenze è possibile presentare richiesta, specifica e dettagliata, che verrà esaminata singolarmente e potrà essere oggetto di accordi speciali, da stabilirsi tramite apposite convenzioni.
Art. 11 - Accesso e consultazione dei documenti conservati nell'archivio storico
I documenti dell'Archivio storico sono liberamente consultabili previo appuntamento, da richiedere con almeno due giorni lavorativi di anticipo. Come stabilito dal D.Lgs. 42/2004 «Codice dei beni culturali e del paesaggio» all'art. 122 sono esclusi dalla consultazione:
a) i documenti dichiarati di carattere riservato ai sensi dell'art. 125, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data;
b) i documenti che contengono dati personali sensibili e giudiziari, come definiti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03), che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, gli orientamenti sessuali o i rapporti riservati di tipo familiare;
c) i documenti dell'ultimo settantennio per i quali sia stata posta la condizione di non consultabilità ai sensi dell'articolo 122, comma 3.
La consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico deve essere autorizzata dal Ministro dell'Interno, previo parere del soprintendente archivistico e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione conservano il loro carattere riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione (si fa riferimento all'art. 123, commi 3 e 2).
La consultazione per scopi storici dei documenti contenenti dati personali è assoggettata anche alle disposizioni del Codice di deontologia e di buona condotta previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali (Provvedimento del Garante n. 8/P/21 del 14 marzo 2001).
Art. 12 - Recupero delle spese
I servizi aggiuntivi sono offerti a pagamento al pubblico, secondo le tariffe adottate con provvedimento della Direzione.
Si considerano servizi aggiuntivi:
• fotocopie;
• la fornitura di riproduzioni fotografiche e digitali;
• il servizio di ascolto di documenti sonori non ancora digitalizzati;
• la fornitura di duplicazioni di documenti sonori;
• l'erogazione di informazioni e ricerche bibliografiche e archivistiche;
• la vendita di pubblicazioni e altro materiale informativo;
• i servizi relativi al prestito, laddove comportino oneri per la Bibliomediateca;
• noleggio spazi e visite guidate.
Il Direttore scientifico della Bibliomediateca e del Museo degli strumenti musicali dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia
(Daniele Carnini)
Roma, 28 aprile 2026
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